Art. 3.
(Relazioni dei soggetti iscritti nei registri).

      1. Entro due mesi dall'inizio di ogni singola attività, gli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono presentare alle autorità cui spetta la tenuta dei registri medesimi una dettagliata relazione che indica le finalità della loro azione, le persone contattate e da contattare e i mezzi che si intendono impiegare.
      2. Entro due mesi dalla conclusione di ogni singola attività, gli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono presentare alle autorità cui spetta la tenuta dei registri medesimi una dettagliata relazione che dà conto dell'attività svolta nonché degli obiettivi conseguiti e che indica le persone contattate e i mezzi impiegati.
      3. Alla fine di ogni anno gli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono presentare alle autorità cui spetta la tenuta dei registri medesimi una dettagliata relazione contenente l'elenco dei clienti assistiti con le eventuali variazioni intervenute, l'elenco dei dipendenti o dei collaboratori che hanno partecipato all'attività, l'elenco delle persone contattate, l'indicazione dei settori di intervento e l'elenco di tutte le attività svolte.